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Sez. L, Sentenza n. 1091 del 20/02/1982 (Rv. 418963 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - DOMANDA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418963-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - DOMANDA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - RIPARTIZIONE.*

Il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, a causa dell'inosservanza del relativo Obbligo da parte del datore di lavoro, sicché spetta al lavoratore, il quale chieda detta indennità, di provare il presupposto di fatto della sua pretesa. A tale principio - che non trova deroga in caso di mancato godimento di ferie parziali, relative, cioè, ad un periodo di lavoro inferiore all'anno - è conseguente che, una volta accertato il mancato godimento delle ferie, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver corrisposto la relativa indennità. (Conf 6492/79, mass n 403224, nella prima parte; (Conf 3788/78, mass n 393327, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)