Sez. L, Sentenza n. 1091 del 20/02/1982 (Rv. 418963 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - DOMANDA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - RIPARTIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - DOMANDA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - RIPARTIZIONE.*
Il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, a causa dell'inosservanza del relativo Obbligo da parte del datore di lavoro, sicché spetta al lavoratore, il quale chieda detta indennità, di provare il presupposto di fatto della sua pretesa. A tale principio - che non trova deroga in caso di mancato godimento di ferie parziali, relative, cioè, ad un periodo di lavoro inferiore all'anno - è conseguente che, una volta accertato il mancato godimento delle ferie, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver corrisposto la relativa indennità. (Conf 6492/79, mass n 403224, nella prima parte; (Conf 3788/78, mass n 393327, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)