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Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 29/03/1978 (Rv. 390838 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - MORTE DEL DEBITORE PER FATTO DOLOSO O COLPOSO DI UN TERZO - DIRITTO DEL CREDITORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL TERZO AUTORE DEL FATTO ILLECITO - PRESUPPOSTI - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE (MORTE DI UN GIOCATORE DI CALCIO - DIRITTO DELLA SOCIETA SPORTIVA AL RISARCIMENTO).*
Stato
decisa il 1978-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390838-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - MORTE DEL DEBITORE PER FATTO DOLOSO O COLPOSO DI UN TERZO - DIRITTO DEL CREDITORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL TERZO AUTORE DEL FATTO ILLECITO - PRESUPPOSTI - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE (MORTE DI UN GIOCATORE DI CALCIO - DIRITTO DELLA SOCIETA SPORTIVA AL RISARCIMENTO).*

Il fatto illecito, consistente nell'aver dolosamente o colposamente cagionato la morte del debitore, puo fare insorgere l'Obbligo dell'autore al risarcimento del danno in favore del creditore solo qualora il fatto stesso oltreche comportare l'Estinzione del rapporto obbligatorio (nella specie, trattandosi delle prestazioni agonistiche di un giocatore di calcio, per la societa presso la quale era tesserato), abbia posto il creditore medesimo nell'impossibilita di procurarsi, se non a condizioni piu onerose, ovvero con minore vantaggio economico, prestazioni uguali od equipollenti; conseguentemente, dovendosi escludere (a differenza del danno per lesione di un diritto assoluto) una idoneita potenziale del mero evento lesivo dell'altrui diritto di credito a produrre il danno, la domanda di condanna generica al risarcimento del predetto danno puo trovare accoglimento solo se l'attore dimostri la ricorrenza degli indicati requisiti, condizionanti l'insorgenza del diritto al risarcimento. (V 174/71, mass n 349562).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)