Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 04/12/1973 (Rv. 367199 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER MATERIA E PER LE MISURE CAUTELARI - PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - DOMANDA PER LA DICHIARAZIONE D'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO ED I PROVVEDIMENTI RIPARATORI - SUSSISTENZA - RICHIAMO ALL'INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER MATERIA E PER LE MISURE CAUTELARI - PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - DOMANDA PER LA DICHIARAZIONE D'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO ED I PROVVEDIMENTI RIPARATORI - SUSSISTENZA - RICHIAMO ALL'INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI - IRRILEVANZA.*
Poiche la Competenza deve essere determinata con esclusivo riferimento alla domanda, il giudizio istaurato dal lavoratore con espresso riferimento alla legge 15 luglio 1966, n 604, per ottenere la declaratoria dell'illegittimita del licenziamento e l'adozione dei provvedimenti riparatori da parte del datore di lavoro, appartiene alla Competenza del pretore ratione materiae a norma dell'art 6 della legge invocata. Ne rileva, ai fini della Determinazione della Competenza la circostanza che l'attore abbia fatto richiamo, per sostenere l'illegittimita del licenziamento, alla inosservanza della procedura prescritta dall'art 7 dello statuto dei lavoratori in tema di sanzioni disciplinari, poiche il problema attinente all'estensione di questa procedura anche al licenziamento in tronco attiene soltanto al merito della causa e non anche all'attribuzione di essa all'uno o all'altro giudice. (nella specie, il lavoratore aveva eccepito l'illegittimita del licenziamento perche non preceduto dalla contestazione degli addebiti e dall'audizione dell'interessato, richiesta dall'art 7 dello statuto dei lavoratori per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Il pretore ha accolto la domanda. In Sede di regolamento di Competenza, il datore di lavoro ha sostenuto che, non essendo stata attribuita al pretore una Competenza esclusiva a decidere nella materia delle sanzioni disciplinari regolata dal citato art 7, il giudice adito, una volta ritenuto applicabile, peraltro erroneamente, questa norma anche ai licenziamenti in tronco, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, poiche la causa, di valore indeterminabile, rientrava nella Competenza del tribunale. La suprema Corte ha respinto questo assunto, enunziando il principio di cui in massima). (V 2776'72, mass n 360465; 3727'71, mass n 355517; (V 2142/70, mass n 348273).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)