Sez. U, Sentenza n. 415 del 18/01/1983 (Rv. 425218 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - CONTROVERSIA INERENTE ALL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - CONTROVERSIA INERENTE ALL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
La controversia inerente all'osservanza delle distanze fra costruzioni fissate dal codice civile o dai regolamenti edilizi, la quale insorga fra privati e non implichi l'impugnazione della concessione edilizia, riguarda posizioni di diritto soggettivo e spetta conseguentemente alla cognizione del giudice ordinario. (V 2328/80, mass n 406015).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)