Sez. U, Sentenza n. 11327 del 24/10/1991 (Rv. 474406 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Periodo intercorrente tra il licenziamento dichiarato illegittimo ed il provvedimento di reintegra - Somme liquidate al lavoratore - Natura - Contribuzione previdenziale - Assoggettabilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Le somme liquidate al lavoratore, nel periodo intercorrente tra il licenziamento dichiarato illegittimo ed il provvedimento di reintegra (art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300), hanno natura, oltre che risarcitoria, anche retributiva, e restano conseguenzialmente soggette a contribuzione previdenziale, a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, considerato che la suddetta illegittimità del licenziamento osta a che si verifichi interruzione tanto del rapporto lavorativo quanto di quello assicurativo.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)