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Sez. L - , Ordinanza n. 26044 del 07/09/2023 (Rv. 668788 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI
Stato
decisa il 2023-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668788-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI

Interesse di mero fatto - Esclusione - Incapacità di due parti a rendersi reciproca testimonianza in cause connesse per identità di questioni - Insussistenza - Delibazione dell’attendibilità delle deposizioni rese da tali parti - Necessità.

L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza; né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni.

Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)