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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17590 del 20/06/2023 (Rv. 668011 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - IN GENERE | Giudice ordinario - Disapplicazione di una norma regionale per contrarietà alla legislazione statale o alla Costituzione - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668011-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - IN GENERE

Il giudice ordinario che disapplichi una normativa regionale per asserito contrasto con quella statale o con la Costituzione incorre in un eccesso di potere giurisdizionale in materia riservata alla competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. ovvero alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost., sicché la sua decisione è annullabile dalla Corte costituzionale adita, in sede di conflitto di attribuzioni, dalla regione interessata, ovvero, nell'ambito di un giudizio ordinario, dalla Corte di cassazione - cui è riservata la funzione di organo di controllo del "rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni" (art. 65, comma 1, ord. giud.) - ex art. 360, n. 1, c.p.c.

Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 134 com. 1, Costituzione art. 134 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)