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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1450 del 18/01/2023 (Rv. 666690 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE | Esecuzione nei confronti di azienda sanitaria locale - Art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Applicabilità - Pignoramento di somme presso il tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere di allegazione del creditore - Specifici pagamenti eseguiti dall'ente per debiti estranei al vincolo - Onere probatorio incombente sull'opposto - Rispetto dell'ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti. ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666690-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE

In materia di esecuzione forzata verso le aziende sanitarie locali, sono applicabili i medesimi principi validi per la pignorabilità delle disponibilità degli enti locali ex art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2002 (T.U.E.L.), principi in base ai quali il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)