Sez. 2 - , Ordinanza n. 11298 del 10/05/2018 (Rv. 648323 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Sospensione procuratore costituito - Pendenza termine impugnazione - Decorrenza termine cd. breve - Notificazione alla parte personalmente della sentenza - Necessità - Onere della parte di dare notizia al destinatario della notifica della sospensione del difensore - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE
In caso di sospensione del procuratore costituito durante la pendenza del termine per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte personalmente è l'unico mezzo per far decorrere il termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., atteso che, in tal modo, la parte difesa dall'avvocato sospeso è posta in condizione di informarsi circa le ragioni per le quali la notifica è stata eseguita nei confronti suoi anziché del difensore e di designarne tempestivamente un altro, senza che il notificante sia gravato dall'onere di avvisare la controparte destinataria della notifica dell'evento che ha colpito il suo difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)