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Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29

Testo in vigore al

Capo II. Rapporti con autorita' estere in materia di contenzioso doganale

Titolo V. Disposizioni finali e transitorie

Capo I. Disposizioni finali

Art. 123 Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo sono abrogate le seguenti norme:

  1. a) gli articoli 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 26, 56 e 62, comma terzo, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

  2. b) gli articoli 14 - punti 15), 16) e 17) - 28 e 29 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

  3. c) gli articoli 2, 3, 6, 9, 14 - primo comma, 17 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

  4. d) la legge 4 giugno 1962, n. 659;

  5. e) il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1430;

  6. f) il testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni;

  7. g) gli articoli 4, 5, 6, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 231 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni.

2. Oltre a quanto espressamente previsto nel precedente comma, sono abrogate, con la medesima decorrenza, le altre norme legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 124 Norme sostituite

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme che vi fanno riferimento, le disposizioni del testo unico indicato alla lettera f) del precedente articolo si intendono sostituite da quelle del titolo IV, capo I del presente decreto.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 101 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge stessa si intende sostituito dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Capo II. Disposizioni transitorie