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Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 25/06/1968 (Rv. 334306 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*
Stato
decisa il 1968-06-25
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334306-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*

L'art. 1, comma primo, della legge 14 luglio 1965, n.818, il quale dispone che il corso dei termini processuali scadenti fra il primo agosto ed il 15 settembre e sospeso di diritto fino a questa ultima data, deve essere interpretato tenendo conto sia della espressione letterale delle parole che della ratio legis, nel senso che la sospensione concerne esclusivamente i termini che scadono entro il suddetto periodo, e non concerne invece i termini che scadono dopo di esso. (nella specie, la Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in data 3 novembre 1965, avverso sentenza notificata il 23 luglio 1965). Conforme alle sentenze nn. 2140-68, massima n. 334305' 2139-68, massima n. 334304 ed altre.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)