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Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 07/07/1972 (Rv. 359611 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359611-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio circa l'ammissibilita, concludenza e Rilevanza dei mezzi di prova e la valutazione delle stesse si risolve in un apprezzamento di fatto, sottratto al Sindacato di legittimita se congruamente e logicamente motivato. (Conf 797'70 mass n 346106; 663'70 mass n 345853).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)