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Sez. L, Sentenza n. 1640 del 05/03/1983 (Rv. 426481 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DEL CUMULO DELLE DOMANDE - APPLICABILITÀ - LIMITI - CAUSE DI LAVORO E DI PREVIDENZA RIUNITE PER CONNESSIONE DERIVANTE DALLA IDENTITÀ DELLE QUESTIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426481-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DEL CUMULO DELLE DOMANDE - APPLICABILITÀ - LIMITI - CAUSE DI LAVORO E DI PREVIDENZA RIUNITE PER CONNESSIONE DERIVANTE DALLA IDENTITÀ DELLE QUESTIONI - ESCLUSIONE.*

Il principio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10, comma secondo, cod. proc. civ. (norma da applicare per determinare il valore della causa anche ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, giusto l'art. 6 della deliberazione del consiglio nazionale forense 9 novembre 1976, approvata con il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977) concerne soltanto l'ipotesi di domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona e non quella di domande proposte separatamente e riunite successivamente per connessione. Tale disciplina non è stata modificata dall'art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che ha imposto l'obbligatoria riunione dei procedimenti relativi a cause di lavoro e di assistenza e previdenza, connesse anche soltanto per identità di questioni. (V 3713/79, mass n 415649; (V 1461/76, mass n 380187).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., DM 23/12/1976 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)