Sez. 1 - , Ordinanza n. 6486 del 06/03/2020 (Rv. 657067 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell’indennità - Accertamento della edificabilità del suolo - Norme di attuazione del p.r.g. - Carattere conformativo - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio deve essere esclusa la qualità edificatoria dell'area che risulti destinata a pubblici impianti in base a progetti approvati dall'autorità amministrativa, in virtù delle norme di attuazione del p.r.g. che regolino il territorio comunale con previsione generale e astratta, comportando così un vincolo di tipo non ablativo ma conformativo, cosicché dell'incidenza della suddetta destinazione sul valore del bene dovrà tenersi conto per la determinazione dell'indennità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)