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Sez. 2, Sentenza n. 20317 del 18/04/2024 Ud. (dep. 22/05/2024) Rv. 286410-02

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio subordinato al pagamento di provvisionale - Statuizione dichiarata esecutiva in primo grado - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale ex art.600, comma 3, cod. proc. pen.- Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286410-02

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La decisione che subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale ex art.539, comma 2, cod. proc. pen., dichiarata esecutiva in primo grado, può essere oggetto di ricorso per cassazione anche se l'imputato non ha chiesto al giudice di appello la sospensione dell'esecutività, ai sensi dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen.

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 600 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)