Sez. 2, Sentenza n. 10219 del 13/03/1991 Ud. (dep. 11/10/1991) Rv. 188600 - 01
Pena - Sospensione condizionale | Subordinazione all'adempimento dell'obbligo di pagare la somma provvisionale - Mancata fissazione di un termine per l'adempimento dell'obbligo - Violazione dell'art. 165 comma terzo cod. pen. - Esclusione - "Ratio".
Pena - Sospensione condizionale
La mancata fissazione di un termine entro il quale l'imputato, cui sia stato accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve adempiere all'obbligo di pagare la somma a titolo di provvisionale non costituisce violazione dell'art. 165 comma terzo cod. pen., venendo in tal caso il termine per l'adempimento dell'obbligo a coincidere con quello preveduto dall'art. 163 cod. pen. con conseguente vantaggio da parte dell'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)