Sez. 2, Sentenza n. 460 del 18/01/1983 (Rv. 425256 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - PRODUZIONE ALL'UDIENZA DI RIMESSIONE AL COLLEGIO - VALUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - PRODUZIONE ALL'UDIENZA DI RIMESSIONE AL COLLEGIO - VALUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In presenza del divieto sancito dall'art. 184 cod. proc. civ., applicabile anche nel procedimento di gravame a norma dell'art. 359 dello stesso codice, il giudice di appello non può prendere in considerazione i documenti che siano stati prodotti all'udienza di rimessione della causa al collegio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)