Sez. 1, Sentenza n. 14793 del 04/06/2008 (Rv. 604014 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) | Presupposti e condizioni - Idoneità al danneggiamento dell'altrui azienda - Effetto di sviamento di clientela anche solo potenziale - Sufficienza - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)
L'art. 2598, n. 3, cod. civ. fissa una nozione di concorrenza sleale più ampia di quella propria dei due precedenti numeri riferendosi all'uso diretto o indiretto di ogni altro mezzo contrario ai principi della correttezza professionale; l'idoneità di tale uso a danneggiare l'altrui azienda, per il suo potenziale effetto di sviamento della clientela, rende irrilevante la confondibilità obiettiva e materiale dei prodotti e delle attività concorrenti. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento alla condotta di un imprenditore che, gestendo un bar nelle immediate vicinanze di un esercizio concorrente, famoso per l'offerta di ristorazione accompagnata da un servizio di orchestra all'esterno, aveva esposto un cartello con la scritta "nessun supplemento per la musica", così da indurre il pubblico a ritenere che egli ponesse gratuitamente a disposizione della clientela un servizio, fornito in realtà da altri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)