Sez. 3, Sentenza n. 2877 del 08/06/1978 (Rv. 392303 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - REGOLARE SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI MERITO IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - NULLITA - INSUSSISTENZA - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELLA CAUSA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - REGOLARE SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI MERITO IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - NULLITA - INSUSSISTENZA - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELLA CAUSA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Ove nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza di rilascio, pronunciata fuori udienza dal giudice ai sensi dell'art 665 cod proc civ non sia comunicata alle parti a cura del cancelliere, ma il processo di cognizione del merito si sia svolto regolarmente, essendosi egualmente costituito l'intimato ed essendo stato percio rispettato il contraddittorio, l'omessa comunicazione non concreta l'ipotesi della nullita della notificazione della citazione, di cui all'art 354 cod proc civ e, pertanto, il giudice d'appello non deve rimettere gli Atti del processo al primo giudice. (V 3228/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)