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Sez. 5, Sentenza n. 1051 del 08/11/1968 Ud. (dep. 07/02/1969) Rv. 110252 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - INDICAZIONI FORNITE EX POST DALL'IMPUTATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110252-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - INDICAZIONI FORNITE EX POST DALL'IMPUTATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La legittimita della notificazione eseguita secondo le modalita previste dall'art.170 cod.proc.pen. deve essere valutata con riferimento al momento in cui esse sono attuate deve, cioe, aversi riguardo alla situazione accertata nella data in cui l'atto e compiuto. Le eventuali informazioni successivamente fornite dall'imputato o comunque pervenute non devono avere Rilevanza sulla dichiarazione di irreperibilita anteriormente dichiarata in base ad una situazione regolarmente accertata. Il principio puo trovare eccezione solo nel caso in cui le indicazioni fornite ex post al giudice provino in modo certo che le notizie in precedenza acquisite per la ricerca del domicilio dell'imputato erano determinate da errore non addebitabile a fatto dell'imputato stesso. (V.108568, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)