Sez. 3, Sentenza n. 8315 del 21/08/1998 (Rv. 518278 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE | Domanda giudiziale - Nullità - Omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. - Impossibile individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE
Per aversi nullità del ricorso introduttivo di un giudizio in materia di contratti agrari per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile, anche d'ufficio e in grado di appello, con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)