DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (77/799/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che la pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza, pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune;
considerando che il Consiglio ha, per dette ragioni, adottato il 10 febbraio 1975 una risoluzione relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare nel settore della lotta contro la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale3;
considerando che, dato il carattere internazionale del problema, le misure nazionali sono insufficienti, in quanto i loro effetti non si estendono al di là dei confini di uno Stato e che anche la collaborazione fra amministrazioni, in base ad accordi bilaterali, è inadeguata a far fronte alle nuove forme di frode e di evasione fiscale, che hanno sempre più un carattere multinazionale;
considerando che occorre quindi rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali all'interno della Comunità in conformità a principi e regole comuni;
considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi reciprocamente, su richiesta, informazioni per quanto riguarda un caso preciso e che lo Stato a cui viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare le ricerche necessarie per ottenere tali informazioni;
considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi, a richiesta o no, ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio e in particolare allorchù viene accertato un trasferimento fittizio di utili tra imprese situate in Stati membri diversi, o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati vengono effettuate tramite un terzo paese per fruire di agevolazioni fiscali, o infine quando l'imposta, per un motivo qualsiasi, è stata o può essere elusa;
considerando che è opportuno consentire la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando questi due Stati lo ritengano necessario;
considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese; che è pertanto necessario, salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce, che gli Stati membri che ricevono tali informazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o per sostenere le azioni giudiziarie contro chi non osservi la legislazione fiscale di detti Stati; che inoltre è necessario che tali Stati attribuiscano alle informazioni di cui sopra lo stesso carattere confidenziale che esse avevano nello Stato da cui provengono, se quest'ultimo lo richiede;
considerando che è opportuno accordare ad uno Stato membro il diritto di rifiutare lo svolgimento di ricerche o di procedere alla trasmissione di informazioni quando la legislazione o la pratica amministrativa dello Stato membro a cui si richiedono dette informazioni non autorizzi la propria amministrazione fiscale a svolgere tali ricerche nù a raccogliere o utilizzare dette informazioni per la propria conoscenza, o quando tale trasmissione sarebbe contraria all'ordine pubblico, o avrebbe la conseguenza di divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure un procedimento commerciale o ancora quando lo Stato membro al quale sono destinate le informazioni non è in grado di procedere, per ragioni di fatto o di diritto, a una trasmissione di informazioni equivalenti;
considerando che è necessaria una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e gli scambi di esperienze nei settori considerati, in particolare in quello del trasferimento fittizio di utili all'interno di gruppi di imprese, e ciò allo scopo di migliorare tali procedure e di elaborare regolamentazioni comunitarie appropriate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977. Per il Consiglio Il Presidente G. GEENS