diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12626 del 19/12/2025 Cc. (dep. 03/04/2026) Rv. 289896-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Proroga dei termini di improcedibilità ex art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen. - Motivazione dell'ordinanza - Contenuti essenziali.
Stato
decisa il 2025-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289896-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

L'ordinanza di proroga dei termini di improcedibilità, emessa ai sensi dell'art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen., può essere motivata sinteticamente, purché contenga argomenti che sostengano la decisione del giudice, nel raffronto con gli indicatori normativi di complessità del processo (numero delle parti e delle imputazioni, complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare), che ne costituiscono il contenuto essenziale. (In motivazione la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della coerente valutazione giudiziale dei presupposti previsti dalla legge per disporre la proroga, salvo il potere di censurare gravi vizi motivazionali, quali la carenza assoluta o la motivazione meramente apparente).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)