Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed approvazione dello statuto relativo
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Visto lo schema di statuto proposto al Ministero per l'economia nazionale dalla Commissione amministrativa provvisoria, incaricata della costituzione e della prima organizzazione dell'Associazione, a termini dell'art. 12 del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione e' costituita con personalita' giuridica e gestione autonoma, secondo le norme dell'unito statuto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale.
Art. 2
1. L'Associazione e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
2. Quando concorrano gravi irregolarita' di funzionamento, il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione puo' essere sciolto con Reale decreto, previo parere del Consiglio di Stato. In tal caso, l'amministrazione dell'Associazione e' assunta da un commissario straordinario, fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione che dovra' aver luogo entro un anno dall'avvenuto scioglimento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1927 - Anno V
Atti dei Governo, registro 256, foglio 143. - Coop.