Sez. 2, Ordinanza n. 187 del 21/01/1976 Cc. (dep. 31/03/1976) Rv. 133030 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - LEGGE 22 MAGGIO 1975 N 152 - NECESSITA DI ESPLICITA PRONUNCIA SULLA PROBABILITA DI COMMISSIONE DI NUOVI REATI DA PARTE DELL'IMPUTATO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - LEGGE 22 MAGGIO 1975 N 152 - NECESSITA DI ESPLICITA PRONUNCIA SULLA PROBABILITA DI COMMISSIONE DI NUOVI REATI DA PARTE DELL'IMPUTATO.*
Disponendo l'art 1 della legge 22 maggio 1975 n 152 che, nel concedere la liberta provvisoria nei casi in cui e consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali ne sussista la probabilita, in relazione alla gravita del reato ed alla personalita dell'imputato che questi, lasciato libero, possa commettere nuovi reati che pongano in pericolo l'esigenza di tutela della collettivita, il giudice deve in ogni caso pronunciarsi esplicitamente sul punto della probabilita di commissione di nuovi reati; cioe, la sua motivazione deve essere specificamente estesa a questo punto della causa. (fattispecie in cui e stata ritenuta carente di motivazione l'ordinanza con cui il giudice si era limitato a considerare la gravita del fatto contestato e la pericolosita degl'imputati, con riferimento particolare ai precedenti di recidivo specifico reiterato nel quinquennio di uno di essi, senza esaminare se la prognosi di pericolosita potesse ritenersi nel senso specifico previsto dal citato articolo 1 della legge 22 maggio 1975 n 152).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)