diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1045 del 02/02/1991 (Rv. 470780 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - FOndi speciali di previdenza | Per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Obbligo di iscrizione del personale impiegatizio - Condizione - Imprese esercenti attività di trasporto promiscuamente a quella di spedizione iscritte nel settore industria - Esclusione - Carattere principale o no dell'attività di trasporto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470780-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - FOndi speciali di previdenza

Ai sensi della contrattazione collettiva postcorporativa di categoria (che ha validamente derogato, ex art. 43 d.l. lgt. 23 novembre 1944 n. 639, alla disciplina del contratto collettivo corporativo del 25 gennaio 1936 e successive modifiche ed integrazioni), l'obbligo d'iscrizione del personale impiegatizio al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (nonché il conseguente obbligo contributivo) è subordinato esclusivamente al dato formale dell'inquadramento del datore di lavoro nel settore commercio e, pertanto, va escluso con riguardo ad imprese esercenti attività di trasporto, promiscuamente a quella di spedizione, iscritte ai fini contributivi nel settore industria, non rilevando il carattere principale o no della detta attività di trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2117, Contr. Coll. 25/01/1936, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)