Sez. 3, Sentenza n. 411 del 21/02/1970 (Rv. 345374 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - CREDITO GIA ACCERTATO CON SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - LIMITI - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA IN SEDE ORDINARIA.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - CREDITO GIA ACCERTATO CON SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - LIMITI - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA IN SEDE ORDINARIA.*
Una eccezione al principio, secondo il quale nel caso di fallimento del debitore il creditore per realizzare il proprio diritto deve proporre domanda di ammissione al passivo secondo la disciplina degli artt 52 e 93 del RD n 267 del 1942, si ha nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata una sentenza di accertamento del credito, non passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento. In questo caso, infatti, la sentenza ottenuta contro il debitore e vincolante per il giudice delegato al fallimento, il quale e tenuto ad ammettere l'accertato credito, salvo che il curatore non provveda ad una tempestiva impugnazione, il cui giudizio, peraltro, deve svolgersi in Sede ordinaria davanti al giudice competente per l'impugnazione, come nel caso in cui questo venga promosso dallo stesso creditore. (V 1995-67, massima n 329014 1530-65).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)