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Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 26/06/1972 (Rv. 359421 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - SIAE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359421-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - SIAE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONFIGURABILITA.*

La SIAE (societa italiana autori e editori) deve considerarsi ente pubblico economico giacche essa esercita a scopo diretto di lucro un'attivita imprenditoriale retribuita nel campo della produzione di servizi, consistente nell'accertamento, riscossione e ripartizione fra gli associati, previa detrazione delle relative imposte, dei proventi dei diritti di autore loro dovuti, agendo in regime di concorrenza con gli stessi autori e editori che sono liberi di avvalersi o meno della sua opera. (Conf 361'69, mass n 338378).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)