Sez. 5, Sentenza n. 7628 del 04/05/1984 Ud. (dep. 27/09/1984) Rv. 090510 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE O IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONE E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE - RIVELAZIONE AL PUBBLICO - PUNIBILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE O IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONE E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE - RIVELAZIONE AL PUBBLICO - PUNIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema del reato di cognizione, interruzione o impedimento illeciti di conversazioni telefoniche, di cui all'art. 617 cod. pen., l'ipotesi di cui al secondo comma limita la punibilità del fatto alla divulgazione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale deve intendersi quindi quello dotato di idoneità specifica a divulgare la notizia nei confronti della generalità di terzi o di una parte di essi. (nella fattispecie non è stato ritenuto reato l'aver spedito a due persone una bobina contenente una conversazione telefonica, registrata, tra due altri soggetti).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)