Sez. 1, Sentenza n. 1574 del 28/02/1996 (Rv. 496073 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Sostituzione del procuratore - Mancanza di delega scritta - Nullità - Rilevabilità anche d'ufficio - Termine - Accettazione successiva - Ammissibilità - Condizioni. .
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI
Nell'ipotesi in cui il procuratore costituito venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta può essere rilevata d'ufficio o dalla controparte solo prima del compimento degli atti stessi, mentre l'eccezione successiva a tale momento è consentita soltanto alla parte il cui procuratore sia stato, di fatto ed irregolarmente, sostituito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)