Sez. 5 - , Ordinanza n. 16761 del 07/07/2017 (Rv. 644795 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Riscossione delle imposte sui redditi - Art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Avvisi di recupero di credito d'imposta - Applicabilità - Accertamento sulla debenza del tributo - Accertamento con adesione - Ammissibilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte, agli avvisi di recupero di crediti di imposta va riconosciuta, accanto alla funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, anche un’autonoma natura impositiva, in quanto elementi che concorrono a determinare l’ammontare della pretesa erariale, sicchè ad essi è applicabile la procedura di accertamento con adesione di cui al d. lgs. n. 218 del 1997 non ostandovi alcuna disposizione del predetto d.lgs.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)