Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 06/06/1972 (Rv. 358713 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER ALTRO GIUDIZIO PREGIUDIZIALE - PREGIUDIZIALITA - ONERE PROBATORIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER ALTRO GIUDIZIO PREGIUDIZIALE - PREGIUDIZIALITA - ONERE PROBATORIO.*
Colui il quale richiede che una causa venga sospesa, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, sino alla decisione di altra controversia, avente carattere pregiudiziale, ha l'Onere di provare l'esistenza di tale pregiudizialita. (Conf 1300'70 mass n 347006).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)