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Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 06/06/1972 (Rv. 358713 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER ALTRO GIUDIZIO PREGIUDIZIALE - PREGIUDIZIALITA - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358713-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER ALTRO GIUDIZIO PREGIUDIZIALE - PREGIUDIZIALITA - ONERE PROBATORIO.*

Colui il quale richiede che una causa venga sospesa, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, sino alla decisione di altra controversia, avente carattere pregiudiziale, ha l'Onere di provare l'esistenza di tale pregiudizialita. (Conf 1300'70 mass n 347006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)