Sez. 3, Sentenza n. 2817 del 06/08/1968 (Rv. 335474 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE.*
La sanzione dell'improcedibilita dell'appello prevista dall'art. 348 cod. proc. civ., si applica anche nel caso in cui l'appellante, dopo avere ritirato il fascicolo, ritualmente prodotto, non lo abbia nuovamente depositato nel prescritto termine prima dell'udienza di discussione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)