DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Testo in vigore al
Art. 4
Prevenzione 1. Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all'articolo 9, siano applicate altre misure di prevenzione. Esse possono consistere in programmi nazionali o in azioni analoghe adottati, se necessario, previa consultazione di tutti gli operatori economici e volti a riunire e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.
2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10.
Art. 5
Riutilizzo Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.
Art. 6
Recupero e riciclaggio 1. Per conformarsi al fine della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:
a) entro cinque anni dal recepimento nel diritto interno della presente direttiva sarà recuperato almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
b) nell'ambito di questo obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;
c) entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento nel diritto interno della presente direttiva, sarà recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di imballaggio che il Consiglio stabilirà, conformemente al paragrafo 3, lettera b), al fine di aumentare in modo sostanziale le cifre obiettivo di cui alle lettere a) e b).
2. Per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati.
3.
a) Sulla base di una relazione provvisoria della Commissione e, quattro anni dopo la data di cui al paragrafo 1, lettera a), sulla base di una relazione finale il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano le esperienze compiute negli Stati membri per il proseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) al paragrafo 2, nonché i risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come gli ecobilanci.
b) Entro sei mesi dalla scadenza della prima fase di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa gli obiettivi per la seconda fase di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera c). Tale procedura è reiterata successivamente ogni cinque anni.
4. Gli Stati membri pubblicano le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che saranno oggetto di una campagna d'informazione destinata al pubblico in generale e agli operatori economici.
5. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire, rispettivamente, il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e il basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere:
a) di realizzare, entro cinque anni dalla data di applicazione della presente direttiva, obiettivi inferiori a quelli fissati nel paragrafo 1, lettere a) e b) con l'obbligo tuttavia di raggiungere per lo meno il 25 % di recupero;
b) di rinviare nel contempo la realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ad un termine ulteriore, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
6. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e che a tal fine dispongono di adeguate capacità di reciclaggio e recupero, possono perseguire tali obiettivi nell'interesse di un alto livello di tutela ambientale, purché queste misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla direttiva. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione conferma tali misure, dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
Art. 7
Sistemi di restituzione, raccolta e recupero 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:
a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,
al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.
Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 costituiscono parte di una politica globale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e prendono in considerazione, segnatamente, i requisiti in materia di tutela ambientale, di salute dei consumatori, di sicurezza e di igiene; quelli in materia di tutela della qualità, dell'autenticità e delle caratteristiche tecniche delle merci imballate e dei materiali utilizzati, nonché in materia di protezione di diritti di proprietà industriali e commerciali.
Art. 8
Marcatura e sistema di identificazione 1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.
2.
Per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i.
A tal fine la Commissione, non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dell'allegato I, e in conformità con la procedura di cui all'articolo 21, determina la numerazione e le abbreviazioni su cui si fonda il sistema di identificazione e specifica quali materiali sono soggetti al sistema di identificazione ai sensi della medesima procedura.
3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.
Art. 9
Requisiti essenziali 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.
2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4.
Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato isituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 10
Normalizzazione La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II. La Commissione promuove, in particolare, l'elaborazione di norme europee concernenti:
— i criteri ed i metodi da adottare per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi,
— i metodi per misurare e verificare la presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose negli imballaggi e la loro emissione nell'ambiente provocata da imballaggi e da rifiuti di imballaggio,
— i criteri per la determinazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, per specifici tipi di imballaggi,
— i criteri da adottare per i metodi di riciclaggio,
— i criteri da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto,
— i criteri da adottare per la marcatura degli imballaggi.
Art. 11
Livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi 1. Gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non superino i valori seguenti:
— 600 ppm in peso dopo due anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1;
— 250 ppm in peso dopo tre anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1;
— 100 ppm in peso dopo cinque anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1.
2. I livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli imballaggi interamente costituiti di cristallo, secondo la definizione della direttiva 64/493/CEE1.
3. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 21, determina:
— le condizioni alle quali i suddetti livelli di concentrazione non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
— i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.
Art. 12
Sistemi di informazione 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva.
2. A tale scopo, le basi di dati sono destinate segnatamente a fornire informazioni sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio (comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali d'imballaggio e sui componenti utilizzati per la loro fabbricazione) nei singoli Stati membri.
3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso, utilizzando a tal fine le tabelle che la Commissione adotta un anno dopo l'adozione della presente direttiva in base all'allegato III e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.
5. I dati ottenuti sono forniti con le relazioni nazionali di cui all'articolo 17 ed aggiornati nelle successive relazioni.
6. Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorità competenti dati affidabili relativi ai rispettivi settori, come previsto dal presente articolo.
Art. 13
Informazione degli utenti di imballaggi Gli Stati membri, non oltre due anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, prendono le opportune misure affinché tutti gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa:
— i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
— il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
— il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentanto sul mercato;
— i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 14.
Art. 14
Piani di gestione Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, comprese le misure adottate conformemente agli articoli 4 e 5.
Art. 15
Strumenti economici Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi.
Art. 16
Notificazione 1. Fatta salva la direttiva 83/189/CEE, prima dell'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare nell'ambito della presente direttiva, esclusi i provvedimenti di carattere fiscale, ma comprese le specifiche tecniche connesse con misure di carattere fiscale che incoraggiano la conformità alle medesime, affinché la Commissione possa esaminarli alla luce delle disposizioni vigenti applicando in ciascun caso la procedura di cui alla suddetta direttiva.
2. Se il provvedimento previsto concerne anche questioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE, lo Stato membro interessato può indicare che la notificazione eseguita in forza della presente direttiva vale anche ai fini della direttiva 83/189/CEE.
Art. 17
Obbligo di relazione Conformemente all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE1, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione verte sul periodo 1995-1997.
Art. 18
Libertà di immissione sul mercato Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Art. 19
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico Le modifiche necessarie per adattare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'allegato I e all'articolo 10, ultimo trattino ed i formati relativi al sistema di basi di dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3 e all'allegato III, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
Art. 20
Misure specifiche 1. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, determina le misure tecniche necessarie a far fronte a qualsiasi difficoltà riscontrata nell'applicazione della presente direttiva, in particolare in materia di imballaggio primario di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso.
2. La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle altre eventuali misure da adottare, se del caso corredata di una proposta.
Art. 21
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dell misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3.
a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
Art. 22
Recepimento nel diritto interno 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Inoltre, gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate o emanate nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi non si applicano in alcun caso a imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alla legislazione nazionale in vigore.
Art. 23
La direttiva 85/339/CEE è abrogata dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
Art. 24
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.