Sez. 3, Sentenza n. 4447 del 25/02/2014 (Rv. 630336 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Erronea applicazione delle cosiddette "tabelle" del Tribunale di Milano - Vizio "in iure" - Riconducibilità all'art. 360, n. 3), cod. proc. civ. - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Le "tabelle" del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. Ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3), cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)