Sez. 6, Sentenza n. 7318 del 13/03/1987 Ud. (dep. 11/06/1987) Rv. 176151 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DESTINAZIONE IN PARTE AD USO PERSONALE E IN PARTE ALLO SPACCIO - MODICA QUANTITÀ - RIFERIMENTO ALLA QUANTITÀ COMPLESSIVA DETENUTA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DESTINAZIONE IN PARTE AD USO PERSONALE E IN PARTE ALLO SPACCIO - MODICA QUANTITÀ - RIFERIMENTO ALLA QUANTITÀ COMPLESSIVA DETENUTA.*
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, in parte per uso personale e in parte destinate allo spaccio, per la Determinazione del concetto di modica quantità occorre aver riguardo alla quantità complessiva oggetto della detenzione, senza dedurre la quota di uso personale, in quanto la ratio dell'art. 72 legge 22 dicembre 1975 n. 685 è quella di evitare comunque accumuli consistenti di droga.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)