Sez. 1, Ordinanza n. 26423 del 10/10/2024 (Rv. 672752-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Regolamento UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Procedure di presa in carico e di ripresa in carico - Termini perentori - Fondamento - Presentazione di una domanda di protezione internazionale nel Paese in cui il cittadino straniero si è trasferito dopo il rigetto della prima domanda proposta in Italia -
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Omissione da parte dello Stato membro dell’invio della richiesta di ripresa in carico - Conseguenze - Decreto di trasferimento dell’Unità Dublino - Nullità - Esclusione.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, le procedure di ripresa in carico, così come quelle di presa in carico, sono caratterizzate da scadenze e termini perentori, in quanto il Regolamento ha previsto termini obbligatori anche per lo Stato che procede alla determinazione della competenza della richiesta di ripresa in carico; ne consegue che se il Paese membro nel quale lo straniero, ivi trasferitosi, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale, successivamente al rigetto di una prima domanda proposta in Italia, non invia alcuna richiesta di ripresa in carico, ex art.23 del detto Regolamento, ed anzi, accetta la ripresa in carico richiesta dall'Italia, a fronte della presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale, ex art. 18 del citato Reg., tale Stato assume la competenza sulla domanda di asilo, con la conseguenza che il decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino non è nullo.
Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 20, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 21, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 23, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 24, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)