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Sez. L, Sentenza n. 4703 del 28/08/1979 (Rv. 401258 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE NECESSARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - LIMITE DEI DUE TERZI RIPRISTINATO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401258-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE NECESSARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - LIMITE DEI DUE TERZI RIPRISTINATO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

L'art 24 della legge n 160 del 1975 che - modificando l'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 639, nel testo risultante dalla sentenza n 160 della Corte costituzionale, secondo cui l'invalidita cosi degli operai come degli impiegati e pensionabile se comprometta almeno la meta della capacita di guadagno - ha riportato l'invalidita pensionabile alla compromissione di due terzi della capacita di guadagno cosi per gli operai come per gli impiegati, non ha effetto retroattivo, in applicazione del disposto di cui all'art 11 delle preleggi, e, quindi, non si applica a situazioni determinatesi anteriormente alla sua emanazione, con la conseguenza che deve ritenersi pensionabile l'invalidita menomante la capacita di guadagno del lavoratore in misura superiore alla meta, ma inferiore ai due terzi, verificatasi prima dell'entrata in vigore della legge n 160 nel 1975. (Conf 5682/77, mass n 389207).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)