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Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Fondo di solidarieta' nazionale

1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verra' fatta affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1.970.

2. Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche:

  1. a) il pronto intervento per sovvenire alle piu' immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonche' delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

  2. b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonche' la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

  3. c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

3. Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi del successivo articolo 2, provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonche' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.

Art. 2 Procedure per l'impiego del fondo

1. Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

2. A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge e' dichiarata, in relazione a ciascun evento con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste ..., entro 50 giorni dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 30 giorni sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o di ufficio.

3. Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 4, primo comma, e 5. ...

4. I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni a statuto speciale interessate nonche' quelli delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite.

5. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c).

6. L'entita' della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sara' stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del "Fondo" con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione, alle disponibilita' residue sulle dotazioni del "Fondo".

7. La prima, ed eventualmente la seconda, annualita' relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal "Fondo" ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualita' saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 ottobre 1976, n.750.

Art. 3 Pronto intervento

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento:

  1. a) sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge;

  2. b) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

  3. c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento; nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione.

Art. 4 Interventi per il ripristino delle strutture

1. Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano e provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di piu' aziende, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformita' del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

3. Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 5 Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione

1. A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2 medesimo.

2. A favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi per gli scopi di cui al precedente comma i contributi in conto capitale contemplati dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, nonche' i prestiti integrativi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sempreche' ricorrano le condizioni stabilite dalla richiamata norma, ivi compresa l'alternativita' con le agevolazioni creditizie per lo stesso scopo.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entita' dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varieta' di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria.

4. Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonche' per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccita', si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

Art. 6 Corresponsione diretta dei contributi

1. Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

Art. 7 Provvista di capitali di esercizio

1. A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge puo' essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati.

2. Il tasso a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

3. Il tasso a carico delle cooperative agricole, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e' stabilito nella misura dello 0,50 per cento.

Art. 8 Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale

1. La concessione dei prestiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, nonche' la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni.

Art. 9 Pubblicita' degli interventi

1. La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entita' dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Art. 10 Fondo interbancario di garanzia

1. Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del detto Fondo di garanzia.

2. Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ad ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili d'intesa con il Fondo interbancario di cui al comma precedente.

3. La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), comma nono, del richiamato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

4. La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

5. Le dotazioni finanziarie del fondo formeranno oggetto di unica gestione. Alla gestione cosi' unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera H), della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

6. Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ad aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia e' autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti, a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l'operativita' del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni recate dai commi che precedono.

8. Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia negli interventi di cui alla presente legge, si provvedera' ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalita' di cui al quinto comma del precedente articolo 2.