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Sez. 3, Sentenza n. 3544 del 23/10/1987 Ud. (dep. 18/03/1988) Rv. 177905 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE IN SANATORIA OTTENUTA PRIMA DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 - EFFICACIA ESTINTIVA DEL REATO - SUSSISTENZA - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1987-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177905-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE IN SANATORIA OTTENUTA PRIMA DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 - EFFICACIA ESTINTIVA DEL REATO - SUSSISTENZA - RAGIONI.*

Le condizioni richieste dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 per il rilascio della concessione in sanatoria sono le medesime di quelle dettate per la sanatoria prevista dalla precedente legislazione (differenziandosi solo per le modalità esecutive). Ne consegue che la concessione in sanatoria ottenuta prima della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ha parimenti efficacia estintiva ai sensi dell'art. 22. Ciò perché, trattandosi di legge più favorevole (perché determina la Estinzione del reato) e non essendo ammissibile la richiesta di una nuova concessione in sanatoria da parte di chi questa l'ha già ottenuta in virtù della precedente normativa, una diversa soluzione determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento. Non ha Rilevanza la differente entità del contributo previsto dalla nuova normativa, in quanto l'Estinzione del reato non deriva dal pagamento delle somme dovute, ma dal rilascio della concessione in sanatoria.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)