Sez. 2, Sentenza n. 16291 del 25/09/2012 (Rv. 623894 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | Risoluzione dell'appalto di costruzione di immobile su fondo del committente per inadempimento dell'appaltatore - Facoltà alternative spettanti al committente - Domanda di demolizione delle opere o risarcitoria - Ritenzione del manufatto con pagamento del suo valore - Configurabilità - Preclusione dell'azione di risoluzione di cui all'art. 1492, terzo comma, cod. civ. - Operatività in tema di appalto - Esclusione - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di risoluzione, per inadempimento dell'appaltatore, di un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un immobile su fondo del committente, è facoltà di quest'ultimo, il quale non ritenga di poter utilizzare il manufatto, chiedere la demolizione dello stesso ovvero il risarcimento del danno pari al costo dei lavori a tale scopo necessari. Se invece il committente intenda ritenere le opere, divenute di sua proprietà per accessione, e queste siano suscettibili di essere utilizzate, spetta all'appaltatore un compenso nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio, senza che trovi applicazione, nella specie, la preclusione del rimedio della risoluzione, prevista in tema di compravendita dall'art. 1492, terzo comma, cod. civ., per l'ipotesi in cui il compratore abbia alienato o trasformato il bene consegnato, dal momento che tale norma, dettando una peculiare disciplina relativa alla garanzia per i vizi della cosa venduta, non è espressione di un principio generale in materia di risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492 com. 3, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)