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Sez. 1, Sentenza n. 5866 del 28/10/1988 (Rv. 460372 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ASSIMILABILI AI REDDITI DI IMPRESA - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - RAPPORTI ESAURITI - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460372-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ASSIMILABILI AI REDDITI DI IMPRESA - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - RAPPORTI ESAURITI - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 25 marzo 1980, dichiarativa dell'illegittimità della tassazione con l'ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa, incide sui rapporti tributari pendenti, nei quali la norma illegittima dovrebbe operare, non anche rispetto a quelli esauriti, per i quali sia intervenuto un giudicato, o sia divenuto definitivo un atto amministrativo, ovvero siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza stabiliti dalle Disposizioni che regolano i rapporti medesimi. La suddetta sentenza, pertanto, non trova applicazione, con la conseguente esclusione del diritto al rimborso dell'imposta pagata, nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito in base ad iscrizione a ruolo divenuta definitiva per mancata impugnazione entro il termine fissato dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636. La sentenza stessa, invece, spiega i suoi effetti, implicando il diritto al rimborso, quando il pagamento sia stato eseguito mediante versamento diretto (autotassazione), ai sensi dell'art. 3 secondo comma lett. C) e dell'art. 3 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, aggiunti con il d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920 (norme dettate per l'IRPEF, ma richiamate per l'ILOR dall'art. 2 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 1978 n. 38), in quanto, con riferimento a tale ipotesi, nella disciplina precedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, la domanda di rimborso può essere presentata all'ufficio delle imposte, ai sensi dell'art. 16 terzo comma (testo originario) del d.P.R. n. 636 del 1972, senza alcun termine di decadenza, non essendo in particolare applicabile quello previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, riferibile esclusivamente ai versamenti diretti all'esattoria. (V 3197/88, mass n 458650, in senso parz. Difforme).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 3 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)