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Sez. 1, Sentenza n. 6433 del 09/06/1993 (Rv. 482734 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Occupazione appropriativa - Azione del privato per ottenere il pagamento di una somma di danaro in conseguenza di detta occupazione - natura - Prescrizione - Termine - Decorrenza - "Dies a quo".
Stato
decisa il 1993-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482734-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

L'azione intrapresa dal privato per ottenere il pagamento di una somma di denaro in conseguenza dell'occupazione appropriativa di un suo immobile da parte della P.A. ha natura risarcitoria - costituendo la detta somma non già controvalore, ma una reintegrazione patrimoniale della quale il valore del bene non è che un parametro di determinazione - per cui tale azione è soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947, primo comma, cod. civ., e non a quello decennale ordinario. Il "dies a quo" della prescrizione non coincide con il completamento dell'opera, bensì con il momento in cui si verifica la radicale trasformazione del fondo occupato, con la sua irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica, il che avviene quando l'opera si delinei con i suoi connotati definitivi, sì da rendere oggettivamente valutabile l'effettiva entità dell'intervento ablatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)