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((Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati))

Testo in vigore al

Titolo I. Diritti di brevetto e uso del marchio

Capo I. Diritti di brevetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresi' gradualmente;
Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5, in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;
Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;
Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Tenuta presente la necessita' di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di marchi d'impresa, da mettere in attuazione per prime;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 Art. 87, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facolta' di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali.

2. Tale facolta' esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicita'.

Art. 2 Art. 85, comma primo e secondo, e art. 86 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Gli Enti e le Associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantite l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o merci, possono ottenere il brevetto per appositi marchi, come marchi collettivi, ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi Enti od Associazioni.

2. Le norme statutarie concernenti l'uso dei marchi collettivi, e le relative sanzioni, debbono essere allegate alla domanda di concessione del brevetto; le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli Enti o delle Associazioni, titolari dei marchi collettivi, all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei precedenti comma sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese di origine, purche' in esso sia accordata all'Italia reciprocita' di trattamento.

4. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente decreto in quanto non contrastino con la natura di essi.

Art. 3

1. La rinnovazione del brevetto di primo deposito, comunque di un precedente brevetto, spettante allo stesso titolare, o al suo avente causa, ai sensi del successivo art. 5, ha luogo mediante la concessione di un brevetto di rinnovazione.

Art. 4 Art. 95, comma primo, secondo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. I diritti esclusivi, considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto, salvo il disposto del successivo art. 9.

2. Gli effetti dei brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso.

3. Il brevetto dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare.

4. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel Registro dei brevetti per marchi d'impresa e di essa deve esser data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 34 e 80.

Art. 5 Art. 95, comma secondo, terzo e ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Il brevetto puo' essere rinnovato per lo stesso marchio precedente, o pel marchio precedente modificato solo nei suoi caratteri non distintivi, e con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci, o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione dell'annessa tabella C).

2. La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni, su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto puo' essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di una sopratassa.

3. Nulla e' innovato circa la decorrenza, e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati all'Ufficio internazionale di Berna.

Art. 6 Artt. 10 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, puo' essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano in Esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.

Art. 7 Artt. 11 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. La protezione temporanea fa risalire la priorita' del brevetto, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o merce per l'esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda, di brevetto sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'Esposizione.

2. Nel caso di Esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di brevetto deve essere depositata entro questo termine.

3. Tra piu' marchi per prodotti o merci consegnati per l'Esposizione nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio pel quale e' stata depositata prima la domanda di brevetto.

4. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel Registro di cui all'art. 34 e nel brevetto, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 8 Art. 92 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Ufficio internazionale di Berna, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali.

2. Il rifiuto del riconoscimento nel Regno di detti marchi puo' essere fatto entro un anno dalla data della pubblicazione del marchio nel Bollettino dell'Ufficio internazionale di Berna «Les Marques Internationales».

Capo II. Uso del marchio.

Art. 9 Art. 87, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non brevettato, che non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la concessione del brevetto pel marchio stesso.

Art. 10

1. E' vietato a chiunque di far uso di un marchio gia' brevettato e di fatto usato, dopo che il relativo brevetto sia stato dichiarato nullo.

Art. 11 Art. 87, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Non e' consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, ne' in ispecie, in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale, o i diritti di autore.

Art. 13 Art. 80, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. A tutela del diritto alla ditta, sigla od insegna e' indipendente dalla sua inclusione nel marchio e dal brevetto pel marchio stesso.

2. Coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facolta' esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro commercio. Il proprio nome, o la sigla corrispondente, puo' essere usato come marchio. Quando pero' questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla, od insegna usati da altri in un marchio anteriore, per prodotti o merci dello stesso genere, deve esser accompagnato da elementi idonei a differenziarlo.

Art. 14 Art. 5 della 30 agosto 1868, n. 4577, e art. 144, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. E' vietato di usurpare il nome di un individuo, o la sigla corrispondente, o la ragione sociale o denominazione di una societa': e' del pari vietato di appropriarsi della ditta, sigla od insegna di una impresa, nonche' dell'emblema caratteristico, della denominazione o titolo di Enti o Associazioni ed apporli sopra stabilimenti, sopra oggetti di industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte, anche quando la ditta, la sigla, l'insegna, l'emblema, la denominazione, o titolo anzidetto, non facciano parte di un marchio, o trovinsi comunque brevettati in conformita' di questo decreto.

Art. 15 Art. 84 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Il marchio non puo' essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo.

2. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.