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Sez. 2 - , Ordinanza n. 3851 del 16/02/2018 (Rv. 647806 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Servitù – Alienazione del fondo dominante nel corso del giudizio – Conseguenze sui rapporti processuali in corso.
Stato
decisa il 2018-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647806-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Ove il proprietario del fondo dominante, che abbia agito per fare valere la servitù, disponga l’alienazione a titolo particolare del bene, il giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., prosegue tra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche nei confronti dell’acquirente; questi può, pertanto, essere chiamato in giudizio o intervenirvi, mentre l’alienante, se le parti vi consentono, può essere estromesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)