Sez. 3, Ordinanza n. 2221 del 04/07/1994 Cc. (dep. 19/07/1994) Rv. 205397 - 01
Edilizia - In genere | Parcheggi - Legge 24 marzo 1989, n. 122 - Applicabilità a costruzione di box privati - Svincolati da costruzioni preesistenti e senza vincolo pertinenziale - Esclusione - Ragione.
Edilizia - In genere
La legge 24 marzo 1989 n. 122 prevede varie tipologie di parcheggi (art. 2) e procedure differenziate, sicché deve distinguersi fra parcheggi pubblici e privati e di quelli previsti per un ampliamento a servizio degli edifici preesistenti attraverso un vincolo pertinenziale retto da una particolare disciplina ad opera di privati su beni di loro proprietà ovvero su aree messe a disposizione dai Comuni in diritto di superficie. Tale normativa non può applicarsi alla costruzione di quaranta box privati, del tutto svincolati da costruzioni preesistenti e senza alcun vincolo pertinenziale. In tal caso può farsi riferimento al programma urbano dei parcheggi ed alla relativa attuazione da parte del Comune, che, nel rilasciare la concessione edilizia per l'edificazione di detti parcheggi anche in deroga alla strumentazione urbanistica, ben può subordinare la sua validità ed efficacia all'adempimento di una convenzione stipulata con il privato nel pieno rispetto degli interessi collettivi propri dei molteplici interessi connessi con la tutela del territorio intesa in senso ampio. La convenzione, che accede ad un atto amministrativo ed è con lo stesso intimamente compenetrato, sì da costituire il fulcro di tutto il provvedimento predisposto, finisce con lo stemperare il suo carattere negoziale, poiché assume una natura peculiare, giacché costituisce un atto con cui si delimita il contenuto di una potestà amministrativa. L'uso di un parcheggio da parte di un soggetto estraneo senza che sussista un vincolo pertinenziale con le costruzioni esistenti aggrava il carico urbanistico della zona e finisce con il porsi in contrasto con le finalità della legge n. 122 del 1989, con quelle del p.u.p. e con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale vigente, che, in questo caso, subordina il rilascio della concessione edilizia ad una convenzione necessaria per assicurare il vincolo pertinenziale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)