Sez. 1, Sentenza n. 348 del 20/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151591 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - NATURA E CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - NATURA E CRITERI DI VALUTAZIONE.*
In tema di partecipazione a banda armata la circostanza diminuente speciale della lieve entità del fatto prevista dalla legge per tutti i delitti contro la personalità dello stato, ha carattere obiettivo e ricorre solo allorquando l'associazione, a causa di deficienze di struttura, eseguità di mezzi, modestia quantitativa e qualitativa degli aderenti, genericità di indicazioni programmatiche, si riveli di scarso peso e di minima credibilità con riguardo al risultato dannoso o pericoloso previsto dalla norma. (Cfr., in senso sostanzialmente Conf., mass. 150626, 147820, 140477, 115781).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 311
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)