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Sez. 6, Sentenza n. 4978 del 17/11/2009 Ud. (dep. 08/02/2010) Rv. 246072 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Video registrazione - Natura - Documento figurativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246072-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

La registrazione video è un documento figurativo, che testimonia di un fatto attraverso le immagini che lo rappresentano e non attraverso la scrittura che lo descrive, pertanto, non costituendo una scrittura privata, è utilizzabile probatoriamente al di fuori di quanto previsto dall'art. 2072 cod. civ., e quindi senza necessità della sua sottoscrizione, dovendo la sua autenticità essere accertata caso per caso dal giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2072

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)