Sez. 6, Ordinanza n. 3010 del 28/06/1971 Cc. (dep. 21/09/1971) Rv. 119112 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A MAGISTRATO IN UDIENZA - NOZIONE DI UDIENZA - FATTISPECIE: UDIENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE PENALE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A MAGISTRATO IN UDIENZA - NOZIONE DI UDIENZA - FATTISPECIE: UDIENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE PENALE.*
In senso tecnico giuridico, sia con riguardo al procedimento civile sia a quello penale, il termine 'udienzĂ sta ad indicare il periodo di tempo durante il quale i giudici esercitano la loro attivita, alla presenza effettiva o virtuale delle parti o dei loro difensori. E pertanto da considerarsi in stato di udienza il giudice istruttore che, nel procedimento penale, proceda all'acquisizione di materiale probatorio, con la presenza o con la possibilita della presenza degli altri soggetti del rapporto processuale penale o dei loro difensori. (applicazione in tema di oltraggio a magistrato in udienza, commesso dall'imputato in Sede di interrogatorio davanti al giudice istruttore). (V con riferimento all'udienza istruttoria civile, 111881, anno 1969().*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 343 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)