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Sez. 3, Sentenza n. 523 del 22/02/1974 (Rv. 368278 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL PM - PARTECIPAZIONE A TUTTE LE UDIENZE - FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368278-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL PM - PARTECIPAZIONE A TUTTE LE UDIENZE - FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel giudizio di falso (art 221, ultima parte, cod proc civ) non postula la presenza di un rappresentante di quell'ufficio in tutte le udienze, ne tanto meno rende necessario che dallo stesso siano prese le conclusioni, essendo invece sufficiente che egli sia informato del procedimento di falso, per essere posto in condizione di svolgere l'attivita che ritiene opportuna. (V 2429'65; 810'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)